lunedì 14 gennaio 2013

Della cattiva nomea dei dipendenti pubblici

Con sentenza n. 20857/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente pubblico non può esercitare attività di commesso presso un negozio di una parente, se non espressamente autorizzato dalla propria Amministrazione, anche se non è prevista la corresponsione di un compenso ed è effettuata in modo discontinuo.

L'aggravante che legittima il licenziamento del lavoratore pubblico, ad avviso della Suprema Corte, sta nel fatto che quest'ultimo prestava la propria attività anche durante l'orario di lavoro e nei periodi di malattia.

5 commenti:

  1. Ah meno male, l'Amministrazione non può autorizzare un suo stipendiato a fare altro, adesso. Adesso. 2013 O_o

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Almeno, non in orario di lavoro o mentre è in malattia.
      Vogliamo parlare del medico che certifica quella malattia che però è così poco invalidante da permettergli di dare una mano nel negozio della parente?

      Elimina
  2. In realtà le magagne del dipendente pubblico e del suo settore sono talmente tante che a guardare si finirebbe in un abisso!!!!!

    RispondiElimina
  3. tecnicamente pure io sono dipendente pubblico, lavorando all'università. C'è dipendente pubblico e dipendente pubblico. Giuro!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Lungi da me accusare i dipendenti pubblici in generale!!
      Questo personaggio che si mette in malattia o semplicemente si allontana dall'ufficio per andare ad aprire il negozio della parente però non aiuta a migliorare la percezione che se ne ha. Ha anche il coraggio di impugnare il licenziamento!

      Elimina